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Visto per attività di ricerca (E-3) — destinatari, durata del soggiorno e documenti per la domanda, il cambio e la proroga

In base al manuale del Ministero della Giustizia (2026-09-18) · Tradotto dall’originale coreano.

Lo status di soggiorno per attività di ricerca (E-3) è destinato agli stranieri che intendono svolgere ricerche nelle scienze naturali, attività di ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate per l’industria oppure ricerche nelle scienze sociali, nelle discipline umanistiche, nelle arti o nello sport. Possono rientrarvi, tra gli altri, coloro che svolgono attività di ricerca presso gli istituti interessati e il personale scientifico e tecnologico altamente qualificato che ha ricevuto una raccomandazione per l’assunzione. È necessario verificare i requisiti relativi al titolo di studio e all’esperienza professionale.

In sintesi

Destinatari E-3 → Ricerca in scienze naturali o R&S di tecnologie avanzate presso istituti autorizzati o finanziati dal governo → Scienziati e tecnologi presso istituti di ricerca previsti dalla legge sui programmi di acquisizione per la difesa → Ricerca in scienze naturali o tecnologie avanzate con contratto presso laboratori, università o istituti di ricerca → Ricerca in scienze sociali, discipline umanistiche, arti o sport presso istituti di istruzione o di ricerca accademica → Rientri tra i destinatari e soddisfi i requisiti di titolo ed esperienza? → Visto o certificato di conferma dall’estero Documenti: modulo di domanda, passaporto, foto, documenti di costituzione dell’ente datore → Cambio di status in Corea Documenti: non specificati nel testo fornito → Proroga del soggiorno Documenti: non specificati nel testo fornito → Status E-3 concesso Fino a 5 anni per singola concessione;…

Per chi

  • Persone che svolgono attività di ricerca nelle scienze naturali, nelle scienze sociali, nelle discipline umanistiche, nelle arti o nello sport, oppure attività di ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate per l’industria, presso specifici istituti di ricerca previsti dalla legge o presso istituti di ricerca finanziati dal governo
  • Scienziati e tecnologi che svolgono attività di ricerca presso istituti di ricerca ai sensi della Legge sui programmi di acquisizione per la difesa (방위사업법)
  • Scienziati e tecnologi che, sulla base di un contratto con un laboratorio di ricerca interno a un’impresa, un’università, un junior college, un centro di collaborazione tra università e industria o un istituto di ricerca nazionale o pubblico, svolgono ricerche nelle scienze naturali o su tecnologie avanzate per l’industria
  • Persone che svolgono attività di ricerca presso istituti di ricerca nei settori scientifici e tecnologici, quali istituti finanziati dal governo, istituti nazionali o pubblici e laboratori di ricerca interni a imprese, e che hanno ricevuto una raccomandazione per l’assunzione dal Ministro della Scienza e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (과학기술정보통신부장관)
  • Persone che svolgono attività di ricerca nelle scienze sociali, nelle discipline umanistiche, nelle arti o nello sport presso istituti di istruzione di livello pari o superiore a un junior college o presso istituti di ricerca accademica
  • I requisiti generali prevedono il possesso di un dottorato oppure di un master e almeno 3 anni di esperienza professionale. Sono inclusi anche coloro che prevedono di conseguire un dottorato.
  • Il requisito dell’esperienza professionale per chi possiede un master può essere esentato per chi ha conseguito il titolo presso un’università coreana, presso un’università straniera che soddisfa i criteri stabiliti per le classifiche universitarie mondiali oppure per gli autori di articoli pubblicati in riviste accademiche designate.

Attività consentite

  • È possibile svolgere ricerche nelle scienze naturali o attività di ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate per l’industria presso un istituto di ricerca autorizzato.
  • È possibile svolgere attività di ricerca nelle scienze sociali, nelle discipline umanistiche, nelle arti o nello sport.
  • Per le attività diverse da quelle di ricerca (E-3) può essere necessaria un’autorizzazione separata. Tuttavia, le lezioni tenute presso la stessa università o lo stesso istituto di ricerca sono consentite senza un’autorizzazione separata per attività al di fuori dello status di soggiorno per professori (E-1).
  • Per insegnare presso un’altra università o un altro istituto di ricerca, è necessario ottenere il consenso del responsabile del luogo di lavoro originario e un’autorizzazione per attività al di fuori dello status di soggiorno.
  • I ricercatori ospiti affiliati a enti stranieri possono rientrare nei casi agevolati a condizione che non ricevano compensi per la ricerca in Corea. Sono ammessi rimborsi di spese effettive, ad esempio per il biglietto aereo o l’alloggio.

Durata del soggiorno

Il periodo massimo di soggiorno concedibile in una singola occasione è di 5 anni. Per parte del personale scientifico e tecnologico altamente qualificato e per il personale di ricerca nelle scienze sociali, nelle discipline umanistiche, nelle arti o nello sport, il soggiorno può essere autorizzato per un massimo di 5 anni entro i limiti della durata del contratto di lavoro. Per i ricercatori ospiti, il periodo di soggiorno è concesso per la durata della ricerca più 1 mese.

Procedure e documenti

Domanda di visto o di certificato di conferma del rilascio del visto

  • Modulo di domanda di visto (사증발급신청서) o modulo di domanda per il certificato di conferma del rilascio del visto (사증발급인정신청서)
  • Passaporto e fotografia conforme alle specifiche standard
  • Documenti relativi alla costituzione dell’ente datore di lavoro o documenti che attestano la natura dell’istituto di ricerca
  • Diploma di master o titolo superiore e certificato di esperienza professionale (se pertinente)
  • Contratto di lavoro o attestazione di nomina prevista
  • Lettera di raccomandazione per l’assunzione (고용추천서) (per il personale scientifico e tecnologico altamente qualificato)
  • Certificato che attesti la data prevista di laurea o di conferimento del titolo, oppure documentazione che attesti la pubblicazione di articoli accademici di eccellenza (se pertinente)

La domanda di visto è soggetta a una tariffa; la rappresentanza diplomatica o l’ufficio immigrazione (출입국관서) può richiedere documenti aggiuntivi o apportare alcune modifiche ai fini dell’esame. E-3 rientra tra i visti che possono essere rilasciati elettronicamente.

Autorizzazione al cambio di status di soggiorno

  • Modulo di domanda (신청서), passaporto, carta di registrazione per stranieri e fotografia conforme alle specifiche standard
  • Contratto di lavoro o attestazione di nomina prevista
  • Documenti relativi alla costituzione dell’ente datore di lavoro o documenti che attestano la natura dell’istituto di ricerca
  • Diploma di master o titolo superiore e certificato di esperienza professionale (se pertinente)
  • Consenso del responsabile del luogo di lavoro originario (se il richiedente ha un luogo di lavoro originario)
  • Certificato che attesti la data prevista di laurea o di conferimento del titolo, oppure documentazione che attesti la pubblicazione di articoli accademici di eccellenza (se pertinente)

La tariffa per l’autorizzazione al cambio di status di soggiorno è di 100.000 won. La possibilità di effettuare il cambio dipende dallo status di soggiorno attuale del richiedente e dall’istituto di ricerca interessato.

Autorizzazione alla proroga del periodo di soggiorno

  • Modulo di domanda, passaporto e carta di registrazione per stranieri
  • Contratto di lavoro o attestazione di nomina prevista
  • Documenti relativi alla costituzione dell’ente datore di lavoro o documenti che attestano la natura dell’istituto di ricerca
  • Documenti comprovanti l’indirizzo di soggiorno
  • Lettera ufficiale d’invito rilasciata dall’istituto di ricerca invitante (se pertinente)
  • Documenti comprovanti il contratto di lavoro con l’ente di appartenenza originario oppure certificato bancario del saldo di un conto presso una banca coreana o straniera (se pertinente)

La tariffa per l’autorizzazione alla proroga del periodo di soggiorno è di 60.000 won. In linea di principio, il periodo di soggiorno viene concesso entro il limite di validità del passaporto.

Segnalazione del cambio o dell’aggiunta del luogo di lavoro

  • Modulo di domanda integrato (통합신청서), passaporto e carta di registrazione per stranieri
  • Certificato di registrazione dell’impresa, certificato completo delle iscrizioni nel registro delle persone giuridiche oppure documenti che attestano la natura dell’istituto di ricerca presso il quale si cambia o si aggiunge il luogo di lavoro
  • Consenso del responsabile del luogo di lavoro originario
  • Contratto di lavoro o attestazione di nomina prevista

La segnalazione deve essere presentata entro 15 giorni dalla data in cui si verifica il motivo che la richiede, presso l’ufficio immigrazione e stranieri competente (출입국·외국인관서). In alcuni casi, ad esempio se si è lavorato fino alla scadenza del contratto, il consenso del responsabile del luogo di lavoro originario può non essere necessario. Non è prevista alcuna tariffa per la segnalazione.

Registrazione come straniero

  • Modulo di domanda, passaporto originale e fotografia conforme alle specifiche standard
  • Certificato di registrazione dell’impresa
  • Documenti comprovanti l’indirizzo di soggiorno

La tariffa per il rilascio della carta di registrazione per stranieri è di 35.000 won.

Domande frequenti

Q. È possibile richiedere il visto E-3 con il solo titolo di master?

In linea di principio, chi possiede un master deve avere almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente. Il requisito dell’esperienza può essere esentato per chi ha conseguito un master presso un’università coreana, presso un’università straniera di eccellenza che soddisfa i criteri di classifica stabiliti, oppure per gli autori di articoli pubblicati in riviste accademiche designate.

Q. Possono presentare domanda anche coloro che prevedono di conseguire un dottorato?

Sono ammessi anche coloro che prevedono di conseguire un dottorato. Se si dimostra con documenti che il conseguimento del titolo è certo, può essere concessa un’autorizzazione condizionata per un periodo di soggiorno non superiore a 6 mesi.

Q. Qual è la durata massima del soggiorno con E-3?

Il periodo massimo di soggiorno concedibile in una singola occasione è di 5 anni. Il periodo effettivo può variare in base ai criteri applicabili, alla durata del contratto di lavoro e ad altri fattori.

Q. Anche i ricercatori ospiti possono ottenere E-3?

Può rientrare tra i casi agevolati chi è affiliato a un ente straniero, svolge attività di ricerca su invito di un istituto di ricerca coreano e non riceve compensi per la ricerca in Corea. La lettera ufficiale d’invito deve indicare il periodo e il settore della ricerca.

Q. Con E-3 è possibile insegnare presso lo stesso istituto di ricerca?

Le lezioni tenute presso la stessa università o lo stesso istituto di ricerca sono consentite senza un’autorizzazione separata per attività al di fuori dello status di soggiorno per professori (E-1). Tuttavia, se l’insegnamento supera l’orario di lavoro o la retribuzione previsti originariamente, può essere necessario seguire la procedura indicata per il cambio di status di soggiorno.

Q. È possibile insegnare anche presso un’altra università o un altro istituto di ricerca?

È necessario ottenere il consenso del responsabile del luogo di lavoro originario e un’autorizzazione per attività al di fuori dello status di soggiorno. La procedura è diversa da quella prevista per le lezioni tenute presso lo stesso istituto.

Q. Entro quando occorre segnalare il cambio o l’aggiunta di un luogo di lavoro?

Chi è registrato come straniero e soggiorna in Corea con lo status di soggiorno per attività di ricerca (E-3), e soddisfa i requisiti previsti per il nuovo luogo di lavoro, deve effettuare la segnalazione entro 15 giorni dalla data in cui si verifica il motivo che la richiede. La segnalazione può non essere richiesta se la persona è stata licenziata o ha lasciato il lavoro prima della scadenza per motivi a essa imputabili e non ha ottenuto il consenso del datore di lavoro originario.

Q. È possibile richiedere online il visto E-3?

E-3 rientra tra i visti che possono essere rilasciati elettronicamente. La domanda può essere presentata dallo straniero interessato o dalla persona che intende invitarlo. Per la procedura dettagliata e le modalità di pagamento delle tariffe, è necessario consultare le istruzioni fornite.

Attenzione

  • Il rilascio del visto, il cambio di status o la proroga del soggiorno possono essere limitati se il settore di specializzazione è diverso dall’attività effettivamente svolta o se si ritiene che la persona venga impiegata con una retribuzione eccessivamente bassa, pur possedendo formalmente i requisiti.
  • La segnalazione del cambio o dell’aggiunta del luogo di lavoro deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data in cui si verifica il motivo che la richiede. Chi non è tenuto a presentare la segnalazione e lavora presso un nuovo luogo di lavoro senza autorizzazione può essere considerato in violazione delle norme.
  • Gli stranieri titolari di uno status di soggiorno che consente di lavorare devono dichiarare la professione e il reddito annuo al momento della registrazione come stranieri e della presentazione delle varie domande di autorizzazione al soggiorno. Ogni cambiamento di professione deve essere segnalato.
  • In linea di principio, il periodo di soggiorno viene concesso entro il limite di validità del passaporto.

Fonte

Redatto dall’IA dai manuali su rilascio visti e soggiorno del Ministero della Giustizia (avviso HiKorea, in coreano). hikorea.go.kr

Informazione generale; decide l’ufficio immigrazione. Prima di presentare domanda verifica le regole aggiornate su HiKorea (hikorea.go.kr) o chiama il 1345.