Religione (D-6) — requisiti, durata del soggiorno e documenti per il rilascio e la proroga
In base al manuale del Ministero della Giustizia (2026-09-18) · Tradotto dall’originale coreano.
Il D-6 per attività religiose è uno status di soggiorno riservato a persone inviate o invitate da organizzazioni religiose o assistenziali straniere per svolgere attività religiose o di assistenza sociale in Corea. Possono rientrarvi anche persone che, su raccomandazione di un’organizzazione religiosa coreana, svolgono attività di vita monastica, formazione o ricerca.
In sintesi

Per chi
- Persone inviate da un’organizzazione religiosa o assistenziale straniera a lavorare presso la filiale in Corea dell’organizzazione corrispondente, registrata in Corea
- Persone inviate da un’organizzazione religiosa o assistenziale straniera per svolgere attività religiose presso un’organizzazione religiosa coreana pertinente
- Persone invitate da enti medici, educativi o assistenziali gestiti dalla propria organizzazione religiosa per svolgere attività missionarie o di assistenza sociale. Sono escluse le persone che ricevono una retribuzione dall’ente presso cui operano.
- Persone che, su raccomandazione di un’organizzazione religiosa coreana, svolgono attività di vita monastica, formazione o ricerca presso tale organizzazione religiosa
- Persone invitate da un’organizzazione religiosa o assistenziale coreana per svolgere esclusivamente attività di assistenza sociale
Attività consentite
- I religiosi inviati da organizzazioni religiose straniere possono svolgere in Corea attività di proselitismo e altre attività religiose.
- È possibile svolgere esclusivamente attività di assistenza sociale su invito di un’organizzazione religiosa o assistenziale coreana.
- Il D-6 non si applica a chi si limita ad assistere un religioso, non svolge personalmente attività religiose oppure si limita a partecipare in qualità di fedele.
- Le attività svolte dopo essere stati assunti da un’organizzazione religiosa coreana non rientrano nel D-6. Non è inoltre possibile rilasciare un visto a chi assume un incarico, ad esempio come pastore, in una chiesa locale coreana.
- Se si frequentano corsi presso un istituto di istruzione regolare senza pregiudicare lo scopo originario del soggiorno, non è necessaria un’autorizzazione separata durante il periodo di soggiorno autorizzato.
- I dipendenti di istituzioni affiliate alla stessa fondazione religiosa possono, se soddisfano i requisiti, richiedere un’autorizzazione per svolgere attività al di fuori dello status di soggiorno D-6, al fine di svolgere attività in qualità di professori (E-1).
Durata del soggiorno
La durata massima del soggiorno concedibile per ciascun rilascio è di 2 anni. Se la durata del soggiorno è pari o inferiore a 90 giorni, può essere applicabile lo status per visite di breve durata (C-3). Le attività sono tuttavia limitate a quelle rientranti nell’ambito delle attività previste per lo status di soggiorno dal decreto di attuazione.
Procedure e documenti
Rilascio del visto — solo per attività di assistenza sociale
- Modulo di richiesta del visto (modulo allegato n. 17) (별지 제17호 서식)
- Passaporto
- 1 fotografia conforme alle specifiche standard
- Tariffa
- Ordine di assegnazione
- Copia dell’autorizzazione alla costituzione dell’organizzazione religiosa o assistenziale
- Documenti relativi al sostegno delle spese di soggiorno da parte dell’organizzazione di appartenenza
Si tratta di un visto per un unico ingresso, con una durata del soggiorno non superiore a 1 anno, rilasciabile a discrezione del capo della missione diplomatica. Il capo della missione diplomatica all’estero può aggiungere o omettere documenti se necessario ai fini dell’esame della domanda.
Richiesta del certificato di riconoscimento per il rilascio del visto
- Modulo di richiesta del certificato di riconoscimento per il rilascio del visto (modulo allegato n. 21) (별지 제21호 서식)
- Copia del passaporto e 1 fotografia conforme alle specifiche standard
- Lettera che spiega i motivi dell’invito
- Ordine di assegnazione
- Copia dell’autorizzazione alla costituzione dell’organizzazione religiosa o assistenziale
- Copia del certificato di identificazione univoca
- Documenti relativi al sostegno delle spese di soggiorno da parte dell’organizzazione di appartenenza
Se la richiesta viene presentata da un delegato, occorre inoltre presentare una procura, un certificato di lavoro del delegato e una copia del suo documento d’identità. I documenti possono essere aggiunti o omessi in base all’esame della domanda.
Autorizzazione al cambiamento dello status di soggiorno
- Modulo di domanda (modulo allegato n. 34) (별지 제34호 서식)
- Passaporto e 1 fotografia conforme alle specifiche standard
- Tariffa
- Ordine di assegnazione
- Autorizzazione alla costituzione dell’organizzazione interessata
- Copia della licenza commerciale o del certificato di identificazione univoca
In linea di principio, non è possibile cambiare lo status di soggiorno; sono indicate eccezioni per i cittadini tedeschi o canadesi entrati con l’esenzione dal visto (B-1). La tariffa è di 100.000 won.
Autorizzazione alla proroga del soggiorno
- Modulo di domanda
- Passaporto e carta di registrazione per stranieri
- Tariffa
- Certificato di lavoro o ordine di assegnazione
- Documentazione che attesta il luogo di soggiorno
La documentazione che attesta il luogo di soggiorno può comprendere un contratto di locazione, una conferma di disponibilità dell’alloggio o ricevute di pagamento delle utenze pubbliche. La tariffa è di 60.000 won.
Registrazione come straniero
- Modulo di domanda
- Passaporto originale e 1 fotografia conforme alle specifiche standard
- Documenti relativi alla costituzione dell’organizzazione religiosa o assistenziale
- Documentazione che attesta il luogo di soggiorno
- Tariffa
La tariffa per il rilascio della carta di registrazione per stranieri è di 35.000 won.
Domande frequenti
Q. Per quanto tempo posso ottenere il soggiorno D-6 in un’unica soluzione?
La durata massima del soggiorno concedibile per ciascun rilascio è di 2 anni. In linea di principio, la durata del soggiorno viene concessa entro i limiti di validità del passaporto.
Q. Posso ottenere il D-6 se vengo assunto da una chiesa o da un tempio in Corea?
Il manuale indica che il D-6 si applica alle attività svolte da religiosi inviati da organizzazioni religiose straniere. Le attività svolte dopo essere stati assunti da un’organizzazione religiosa coreana non rientrano nel D-6; inoltre, il manuale specifica che non è possibile rilasciare un visto a chi assume un incarico, ad esempio come pastore, in una chiesa locale coreana.
Q. Rientro nel D-6 anche se mi limito ad assistere nelle attività religiose?
No. Il D-6 non si applica a chi si limita ad assistere un religioso, non svolge personalmente attività religiose come il proselitismo oppure si limita a partecipare in qualità di fedele.
Q. Qual è la procedura per ottenere un visto D-6 per svolgere attività di assistenza sociale?
Se una persona, invitata da un’organizzazione religiosa o assistenziale coreana, svolge esclusivamente attività di assistenza sociale, il capo della missione diplomatica può, a propria discrezione, rilasciare un visto per un unico ingresso con una durata del soggiorno non superiore a 1 anno. Sono necessari il modulo di domanda, il passaporto, una fotografia, l’ordine di assegnazione, una copia dell’autorizzazione alla costituzione dell’organizzazione e documenti relativi al sostegno delle spese di soggiorno, tra gli altri.
Q. È possibile cambiare il mio status di soggiorno D-6 in un altro status?
In linea di principio non è possibile; sono ammesse soltanto le eccezioni previste dal manuale. Sono indicate eccezioni per i cittadini tedeschi e canadesi entrati con l’esenzione dal visto (B-1): occorre verificare i requisiti di ammissibilità e le condizioni relative alla durata del soggiorno.
Q. Per studiare in una scuola regolare con il D-6 devo ottenere un’autorizzazione separata?
Se si frequentano corsi presso una scuola primaria, secondaria o superiore oppure un’università, senza pregiudicare lo scopo originario del soggiorno, non è necessaria una procedura di autorizzazione separata durante il periodo di soggiorno autorizzato.
Q. Quali documenti devo presentare per prorogare il soggiorno D-6?
Sono necessari il modulo di domanda, il passaporto e la carta di registrazione per stranieri, un certificato di lavoro o un ordine di assegnazione e la documentazione che attesta il luogo di soggiorno. La tariffa per l’autorizzazione alla proroga del soggiorno è di 60.000 won.
Q. Quali documenti sono necessari per la registrazione come straniero per chi soggiorna con il D-6?
Occorre presentare il modulo di domanda, il passaporto originale e una fotografia, i documenti relativi alla costituzione dell’organizzazione religiosa o assistenziale e la documentazione che attesta il luogo di soggiorno. La tariffa per il rilascio della carta di registrazione per stranieri è di 35.000 won.
Attenzione
- Se la durata del soggiorno è pari o inferiore a 90 giorni, può essere applicabile lo status per visite di breve durata (C-3); le attività consentite sono tuttavia limitate a quelle previste per lo status di soggiorno dal decreto di attuazione (시행령).
- È specificato che sono escluse dall’ambito delle attività consentite le persone che ricevono una retribuzione dall’istituzione presso cui operano.
- Non è possibile rilasciare un visto a religiosi appartenenti a confessioni le cui attività siano in contrasto con i principi fondamentali dello Stato o contrarie al sentimento dei cittadini, ad esempio per ragioni di ordine pubblico e buon costume.
- In caso di modifica o aggiunta dell’istituzione o dell’organizzazione di appartenenza, è necessario notificare la variazione dei dati di registrazione dello straniero entro 15 giorni dalla data della modifica.
Fonte
Redatto dall’IA dai manuali su rilascio visti e soggiorno del Ministero della Giustizia (avviso HiKorea, in coreano). hikorea.go.kr
Informazione generale; decide l’ufficio immigrazione. Prima di presentare domanda verifica le regole aggiornate su HiKorea (hikorea.go.kr) o chiama il 1345.
